Volo cancellato, in ritardo, connessione persa, ecco tutto quello che devi sapere
Un volo cancellato non è un’eventualità poi così rara, sia sulle corte che sulle lunghe tratte. A tutelare il passeggero […]
Un volo cancellato non è un’eventualità poi così rara, sia sulle corte che sulle lunghe tratte. A tutelare il passeggero ci pensa però la legge, che prevede regole ben precise e che stabilisce il rimborso a cui si ha diritto. Scopriamo dunque insieme cosa dice la normativa europea in caso di volo cancellato.
La normativa si applica a tutti i vettori che fanno scalo in uno degli stati europei, non solamente ai vettori europei. Questo vuol dire che se voli United verso gli Stati Uniti, Emirates verso Dubai o Air China verso Pechino sei protetto dalla normativa, se voli da New York a Los Angeles con Delta no.
Volo cancellato in Europa, chi ha diritto al risarcimento
In questo articolo:
Per ottenere il rimborso, è necessario:
- essere in possesso di un biglietto valido e della conferma di prenotazione
- aver effettuato il check-in nei modi e nei tempi stabiliti dalla compagnia
- che il volo oggetto di cancellazione fosse in partenza dall’Unione Europea o che fosse operato da un vettore dell’Unione Europea, con destinazione nell’Unione Europea
- che il volo non risalga a oltre 18 mesi prima
- non aver ricevuto avviso di cancellazione entro il 14° giorno prima della partenza
Il risarcimento per il volo cancellato, come previsto dall’UE, è valido anche per Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion, Antille francesi, Azzorre, Madera, Canarie, Svizzera, Regno Unito, isole Fær Øer, isola di Man, isole del Canale.
Si parla di volo cancellato: quando il volo prenotato non decolla; quando dopo il decollo è costretto a tornare all’aeroporto di partenza per un problema o quando – per specifiche circostanze – arriva in un aeroporto diverso da quello indicato come destinazione sul proprio biglietto (o meno che non sia nella stessa città o regione).
L’ammontare del risarcimento e l’assistenza obbligatoria
Il regolamento in questione è il n. 261/2004 e il suo obiettivo è l’istituzione di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Nello specifico, tale normativa stabilisce i casi in cui si ha diritto al risarcimento (da 250 a 600 euro), il tipo di assistenza che la compagnia aerea è tenuta a fornire ai passeggeri e i casi in cui è possibile modificare o annullare il biglietto aereo.
L’ammontare del risarcimento per volo cancellato dipende dalla lunghezza del volo:
- 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri
- 400 euro per tratte intracomunitarie superiore ai 1.500 chilometri o extracomunitarie comprese tra i 1.500 e i 3.500 chilometri
- 600 euro per tratte extracomunitarie oltre 3.500 chilometri
Non solo. Oltre al risarcimento economico, la compagnia aerea è tenuta anche a fornire una specifica assistenza:
- per tratte fino a 1.500 chilometri, bevande e snack, accesso alla posta elettronica, fax e due telefonate
- per tratte superiori ai 1.500 chilometri, bevande e pasti, accesso alla posta elettronica, fax e due telefonate
- trasferimento per e dall’hotel e pernottamento, se il volo alternativo parte il giorno successivo
La compagnia aerea non è però tenuta a offrire il risarcimento qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali:
- instabilità politica
- condizioni meteo avverse
- decisioni volte alla gestione sicura del traffico aereo (chiusura dell’aeroporto o dello spazio aereo)
- rischi per la sicurezza
- volatili nel motore
I problemi tecnici al velivolo non sono annoverati tra le circostanze eccezionali.
Le opzioni per il passeggero
Oltre al risarcimento pecuniario da 250 a 600 euro (quando dovuto), il passeggero a cui è stato cancellato il volo può chiedere di:
- farsi rimborsare per intero il costo del biglietto salendo sul primo volo disponibile verso l’aeroporto di partenza (in caso di coincidenza)
- salire sul primo volo disponibile verso la destinazione finale
- imbarcarsi su un altro volo a scelta in una data successiva e a condizioni equiparabili
Il rimborso del biglietto è un dovere della compagnia aerea qualora non potesse offrire un volo alternativo. Se dovesse invece imporre il rimborso del volo originale, senza proporre un volo alternativo, il passeggero può chiedere un rimborso ulteriore per la differenza di prezzo rispetto al nuovo biglietto che ha dovuto acquistare da sé.
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