TFCrisponde: se l’aereo è in ritardo e perdo il mio appuntamento di lavoro, ho diritto a essere risarcito del danno subito?
Quotidianamente riceviamo domande sui nostri canali in merito a ritardi, cancellazioni, disagi vari che possono capitare a chi si sposta […]
Quotidianamente riceviamo domande sui nostri canali in merito a ritardi, cancellazioni, disagi vari che possono capitare a chi si sposta sia per lavoro che per vacanza. Oggi con questo articolo vogliamo rispondere ad una domanda specifica, quella di chi si trova a perdere lo scopo del viaggio a causa di un volo in ritardo.
In questo articolo:
Partire e arrivare in ritardo è una perdita di tempo ed una seccatura se si vola per vacanza. Ma può rendere il volo stesso inutile, se a causa del ritardo si perde un appuntamento di lavoro. Nel qual caso, è possibile che il passeggero, se ne ha la possibilità, (perché non ha, ad esempio, bagaglio in stiva) decida di rinunciare al viaggio.
La fattispecie è capitata a chi scrive, che non ha potuto essere presente a una conferenza stampa a Parigi a causa del grave ritardo di un volo easyJet da Milano Linate a Parigi Charles De Gaulle, conseguente a un problema tecnico del velivolo che ha reso necessario il reperimento di un altro aeroplano. Inconveniente che ha comportato lo sbarco dei passeggeri dall’aereo due ore e mezza dopo l’orario previsto di partenza, perché inizialmente la compagnia pensava di poter riparare il guasto.
La domanda che si è posto chi scrive nel momento in cui ha scelto di non imbarcarsi sull’aeroplano ‘di riserva’ è stata la seguente: rinunciando al reimbarco avrò gli stessi diritti di coloro che, invece, hanno effettuato il viaggio (per esempio qualora l’orario di arrivo a destinazione sia oltre le tre ore rispetto a quello schedulato)?
L’avvocato Angelo Soragni, esperto di diritti dei passeggeri, risponde a The Flight Club che “sì, i diritti sono gli stessi, perché come tutti gli altri si è fatto check-in e ci si è imbarcati. Il fatto che si scelga di non procedere con il viaggio perché, in conseguenza del ritardo, è diventato di fatto inutile, non cambia nulla“. Il ritardo oltre alle tre ore è stato, infatti, equiparato alla cancellazione stessa del volo, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea.
Il regolamento comunitario 261/2004 riguardante i diritti dei passeggeri in caso di ritardo di un volo parla chiaro: se, al momento dell’arrivo a destinazione, saranno trascorse più di tre ore dall’orario ufficiale di arrivo previsto del volo, i viaggiatori hanno diritto ad una compensazione pecuniaria che varia a seconda della distanza coperta dal volo e a seconda che sia o meno all’interno del territorio della Comunità Europea. E il cui ammontare parte da 250 euro per arrivare a un massimo di 600 euro.
La seconda domanda è stata questa: se poi l’aereo dovesse comunque arrivare a destinazione entro le tre ore successive all’orario di arrivo ‘ufficiale’, avendo io perso un appuntamento di lavoro, e quindi subito un danno, ho diritto al risarcimento di quel danno patito? Secondo Soragni, sì: “Diciamo che. nel caso in cui il ritardo del volo in arrivo superi le tre ore, la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento Comunitario 261/20024 è automatica e non richiede alcuna prova da parte del danneggiato, in quanto risulta sancita espressamente da una specifica normativa comunitaria in base alla distanza del volo”.
“Qualora invece, pur non essendo il ritardo oltre le tre ore, il ritardato arrivo abbia avuto come conseguenza un danno, per esempio un lucro cessante, la perdita di una chance lavorativa – prosegue Soragni – si può provare ad ottenere un risarcimento, fornendo prova del danno patrimoniale o non patrimoniale concretamente subito (Cassaz. Civ. 14667/2015), attraverso una formale richiesta e relativa costituzione in mora inviata alla compagnia aerea. Nel caso poi di sfogo giudiziario, il foro competente sarà quello di residenza del consumatore (il passeggero), come per ogni controversia in materia. E per prova si intende, per esempio, una corrispondenza mail che permetta di accertare l’impegno di lavoro, in cui si parli esplicitamente di un appuntamento di lavoro o d’affari (ovviamente perso a causa della condotta del vettore). La Giurisprudenza sul punto parla di danno conseguenza”.
Non vi è poi comunque da dimenticare l’applicazione sussidiaria della Convenzione di Montreal del 1999 che è valida anche per i vettori non comunitari (ed i voli in partenza da aeroporti extra UE) ma ovviamente anche per quelli comunitari, come pure a chiusura la normativa generale interna in tema di risarcimento del danno (in parole più semplici il Codice Civile).
Ci vuole tempo, anche settimane, spiega l’avvocato (che ha alle spalle circa 200 cause intentate alle compagnie per danni ai passeggeri), ma poi il risarcimento arriva”.