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Volo Bergamo Catania in ritardo con Ryanair? Il paradosso di dover fare causa in Irlanda per far valere i propri diritti

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Notizie

Volo Bergamo Catania in ritardo con Ryanair? Il paradosso di dover fare causa in Irlanda per far valere i propri diritti

Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione, con una controversa decisione, ha reso valida la clausola, presente già da diversi […]

Volo Bergamo Catania in ritardo con Ryanair? Il paradosso di dover fare causa in Irlanda per far valere i propri diritti
di Francesca Caporello
23 Aprile 2025
  • Wizz Air
  • Volotea
  • Ryanair
  • easyJet

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Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione, con una controversa decisione, ha reso valida la clausola, presente già da diversi anni nei termini e condizioni di alcune compagnie aeree low cost, secondo cui i processi sulle cause dei ritardi dei voli, esclusivamente interni o nazionali (in Italia), non si terranno più in Italia (di solito dinnanzi al Giudice di Pace), ma nei paesi di origine delle rispettive compagnie. Per esempio in Irlanda per Ryanair o in Ungheria per Wizz Air.

In questo articolo:

    Si tratta di una notizia-non-notizia nel senso che, come detto, questa norma esiste già da tempo – almeno dal 2015 per Ryanair – e oggi è semplicemente stata approvata e resa valida dalla Cassazione.

    Quindi i viaggiatori al momento dell’acquisto di un biglietto online, per esempio un Milano-Bari operato da Ryanair, accettano automaticamente, flaggando le varie caselle, tutti i termini e condizioni di legge del vettore, tra cui, ovviamente anche questa di ambito legale (art. 2.4).

    Questa sentenza della Cassazione, la 8802/2025, a sezioni unite, è potenzialmente applicabile a tutti i voli nazionali. Ad oggi, sono molto diverse le condizioni generali di trasporto aereo delle varie compagnie straniere operanti su tratte interne. Ryanair, come detto, prevede nelle proprie condizioni generali la competenza dei tribunali irlandesi, Wizzair quella del tribunale di Budapest, Volotea quella del Tribunale di Barcellona. L’unica compagnia aerea low cost che prevede una clausola favorevole al passeggero, ad oggi, risulta essere easyJet.

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    Quest’ultima infatti è più permissiva delle altre: nell’articolo 21 chiarisce che per i passeggeri europei i processi in caso di ricorsi o cause si possono tenere ancora nel paese in cui il volo è stata operato.

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    Il processo si terrà nella sede legale delle diverse compagnie aeree solo in caso cause relative a voli interni o nazionali, come il Milano-Bari o Genova-Roma, e non in caso di volo internazionali, per esempio Pisa-Barcellona. Per i voli internazionali si può far riferimento ancora al Giudice di Pace italiano.

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    Per capire meglio e scendere più nei dettagli abbiamo chiesto un parere all‘avvocato Angelo Junior Soragni, specializzato in tema di diritto dei passeggeri e dottore di ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

    Cosa ne pensa di questa sentenza della Cassazione?

    La recente sentenza nr. 8802/2025 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha generato notevole confusione sui diritti dei passeggeri italiani nei confronti delle compagnie aeree e più in particolare di Ryanair, visto che il caso in oggetto riguardava proprio il vettore irlandese e l’accettazione delle clausole del suo contratto di termini e condizioni nel quale all’art. 2 si prevede la giurisdizione irlandese, derogando agli altri fori.

    Confusione da quale punto di vista? 

    Molti commentatori, a mio avviso, erroneamente hanno affermato che non sia più possibile agire in giudizio in Italia contro il vettore irlandese per ottenere i rimborsi e le compensazioni previste dal Regolamento CE 261/2004.

    Non sono d’accordo con chi afferma che non sarà più possibile ottenere la compensazione pecuniaria o gli altri diritti nei tribunali italiani. Cercando di semplificare un campo abbastanza vasto di situazioni bisogna ricordare come una precedente decisione a sezioni unite della Cassazione (nr. 3561/2020), quindi gerarchicamente paritetica abbia previsto espressamente, sempre per un caso che coinvolgeva Ryanair, la giurisdizione italiana. Sul tema, oggetto della decisione del 2025, è intervenuta anche, con una decisione favorevole al consumatore/passeggero, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-519/19 (sentenza 18 novembre 2020), con una decisione di grado gerarchicamente superiore e quindi prevalente sulla decisione nazionale italiana e anche applicabile in Italia.

    La dicotomia (per non dire proprio anomalia e contraddizione) sta nel fatto mentre il caso del 2020 riguardava un caso di un volo internazionale (intra UE) al quale era possibile applicare le norme in tema di giurisdizione della Convenzione di Montreal del 1999, nel secondo caso (quello più recente della decisione del 2025), trattandosi di un volo nazionale (Alghero-Treviso), operato sempre da Ryanair, ad avviso della Suprema Corte non sarebbe possibile applicare la Convezione di Montreal esplicitamente valida solo per i voli internazionali, ai sensi dell’art. 1 della medesima.

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    Qual è la differenza in questo caso tra voli nazionali e internazionali?

    Secondo alcuni, la Cassazione avrebbe previsto due strade diverse per i voli internazionali e nazionali di Ryanair o altra compagnia che prevede un esplicito foro nelle proprie condizioni generali di contratto. Possibilità di convenire in giudizio in Italia per i voli intra UE (per esempio Bergamo – Londra Stansted) in ragione dell’applicabilità della Convenzione di Montreal (art. 33), a tali tipi di voli e validità della clausola delle condizioni di trasporto Ryan, di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 15 con foro esclusivo irlandese per i voli nazionali (per esempio Bologna – Brindisi), posto che non è applicabile Montreal (che supera e deroga tali clausole sostanzialmente vessatorie), in ragione della sua natura internazionale.

    In verità, nulla di più errato. Le Sezioni Unite hanno semplicemente costatato la validità formale della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni di trasporto di Ryanair (art. 2, già citato, che prevede l’esclusiva giurisdizione irlandese). La Corte, in applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012 ha ritenuto la clausola formalmente valida, ma per una sola ragione: nel procedimento in questione nessuna delle parti aveva sollevato l’eccezione di abusività della clausola, ai sensi della Direttiva 93/13/CEE sulla tutela dei consumatori.

    Laddove il passeggero, per tramite del proprio avvocato, avesse sollevato tale aspetto di abuso, avrebbe ottenuto verosimilmente che la Cassazione la considerasse invalida e inefficace, mantenendo la possibilità di convenire in giudizio la compagnia nei fori alternativi previsti (foro del
    convenuto, foro di destinazione, foro di perfezionamento del contratto online, quindi Italia).

    In sostanza, la Cassazione si è limitata ad applicare un principio basilare: una clausola contrattualmente accettata dal passeggero (ad esempio, tramite la spunta di una casella durante l’acquisto online, come nel caso di specie) è valida ed efficace, se non viene contestata, dal consumatore (soggetto debole) la sua natura potenzialmente abusiva.

    Sorpreso da tutto questo clamore?

    Si tratta fondamentalmente di una notizia-non-notizia nel senso che, come detto, questa norma esiste già da tempo – almeno dal 2015 per Ryanair – e la Corte di Cassazione ne ha solo confermato la potenziale validità, in caso di non contestazione del passeggero aderente. Rimane ferma, seppur con la necessità dell’ausilio di professionisti del settore, la possibilità di adire, con fermezza, la competente autorità giudiziaria italiana, anche per i voli nazionali operati da compagnie straniere, stando però attenti ad alcuni paletti che un buon avvocato saprà affrontare serenamente e nel giusto modo.

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